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Il contratto di franchising è il contratto in cui:

a) ad una parte (franchisee) è concessa una licenza per l'uso del marchio o di qualsiasi altro segno distintivo della controparte (franchisor); oppure è concesso il diritto di attivarsi nell'offerta, vendita o distribuzione di prodotti/servizi connessi al marchio o altro simbolo commerciale del franchisor;

b) il franchisee opera in base ad un piano o sistema di marketing prescritto in parte dal franchisor;

c) vi è comunione di interessi nella commercializzazione di beni/servizi;

d) al franchisee è imposto di pagare una franchise fee (eliminata nel nostro contratto).

Raccolti questi elementi, che costituiscono la natura del rapporto, ed accostati alle caratteristiche tipiche del contratto in genere previste dal Codice Civile, ne discende una definizione onnicomprensiva che potremmo così formulare: "... si può intendere per franchising quel sistema di collaborazione tra un produttore (o un rivenditore) di beni od offerente di servizi (franchisor) ed un distributore (franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti l'uno dall'altro, ma vincolati da un contratto in virtù del quale il primo concede al secondo la facoltà di entrare a fare parte della propria catena di distribuzione, con tutti i diritti di utilizzare il marchio, l'immagine e la metodologia del franchisor.