|
Il contratto di
franchising è il contratto in cui:
a) ad
una parte (franchisee) è concessa una licenza per l'uso
del marchio o di qualsiasi altro segno distintivo della controparte
(franchisor); oppure è concesso il diritto di attivarsi
nell'offerta, vendita o distribuzione di prodotti/servizi connessi
al marchio o altro simbolo commerciale del franchisor;
b) il
franchisee opera in base ad un piano o sistema di marketing prescritto
in parte dal franchisor;
c) vi
è comunione di interessi nella commercializzazione di beni/servizi;
d) al
franchisee è imposto di pagare una franchise fee (eliminata
nel nostro contratto).
Raccolti questi elementi,
che costituiscono la natura del rapporto, ed accostati alle caratteristiche
tipiche del contratto in genere previste dal Codice Civile, ne
discende una definizione onnicomprensiva che potremmo così
formulare: "... si può intendere per franchising quel
sistema di collaborazione tra un produttore (o un rivenditore)
di beni od offerente di servizi (franchisor) ed un distributore
(franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti l'uno
dall'altro, ma vincolati da un contratto in virtù del quale
il primo concede al secondo la facoltà di entrare a fare
parte della propria catena di distribuzione, con tutti i diritti
di utilizzare il marchio, l'immagine e la metodologia del franchisor.
|